Esenzione IVA per “reverse charge” o inversione contabile ai sensi dell’art.17, co. 6, lett. b-c DPR 633/72
Se il cliente, possessore di Partita IVA, ha specificato nell’oggetto sociale dell’azienda la rivendita di telefonia, informatica, elettronica e si autoqualifica di fronte ai propri fornitori come imprenditore o professionista – che quindi rivende i prodotti acquistati – l’IVA non deve essergli applicata.
Tale normativa riguarda le seguenti categorie merceologiche:
- Telefoni cellulari/smartphone
- CPU
- Notebook
- Tablet
- Console da gioco
Per poter usufruire dell’esenzione IVA è indispensabile che nella visura camerale si evinca l’attività di rivendita (al dettaglio o all’ingrosso) di almeno una delle categorie sopra elencate.